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Detrazioni 55%

Risparmio energetico


Si rimanda al sito ENEA per il dettaglio sulle normative e sulle procedure che sono in corso di modifica.
Come noto, per poter accedere alla detrazione IRPEF del 55% per interventi di risparmio energetico, da quest'anno sarà obbligatorio, oltre alla redazione della pratica presso il portale ENEA, anche una dichiarazione informativa (non vincolante) presso il sito dell'Agenzia delle Entrate.
La detrazione da quest'anno, sarà obbligatoriamente da suddividere in 5 anni.
Qui di seguito vogliamo però fornire un breve promemoria sugli aspetti piu' significativi da tenere bene in considerazione sulle detrazioni, per non incorrere nel recupero di quanto richiesto:

  • gli interventi sono riconosciuti solo per edifici ESISTENTI (documentato ad esempio dai versamenti ICI), anche rurali, ma non per edifici di nuova costruzione. Analogamente nel caso di demolizione e rifacimento, si ha diritto alla detrazione solo nel caso di fedele ricostruzione.
  • la detrazione del 55% è riconosciuta solo per interventi su porzioni dell'edificio già riscaldate. Caso tipico è il sottotetto non abitabile, per il quale sono riconosciuti solo gli interventi di isolamento sulla soletta che chiude la zona abitata. Nel caso di rifacimento del tetto , con richiesta di nuova abitabilità NON si ha diritto al 55%, ma alla detrazione IRPEF del 36% in 10 anni.
  • hanno diritto alla detrazione persone fisiche proprietarie dell'immobile, società che svolgano attività di impresa, enti pubblici e privati, i locatari che vantino diritto sull'immobile oggetto di intervento. Tra le persone fisiche significativo è il diritto di persone (es. parenti del proprietario) che hanno in comodato l'immobile o che vantano altro diritto reale di utilizzo. Sono ammessi al diritto i parenti fino al terzo grado e i familiari conviventi con il proprietario, purchè siano chiaramente indicati nelle fatture come compartecipi alla spesa.
  • nelle fatture che possono essere diverse ed emesse anche da soggetti diversi, occorre indicare con chiarezza il codice fiscale dei soggetti che effettuano le spese. Occorre inoltre indicare in evidenza le spese di manodopera separate dalle spese dei materiali.
  • L'aliquota Iva è del 10% sulla manodopera e del 20% sulla quota del costo dei materiali che superano come importo quello della manodopera (la quota restante è soggetta all'aliquota agevolata del 10%. Ad esempio quota manodopera 4000€ e quota materiale 6000€: l'artigiano dovrà applicare aliquota del 10% su propria manodopera e su 4000€ di materiali. Sui restanti 2000€ l'aliquota sarà del 20%. ATTENZIONE quindi all'acquisto diretto di materiale, che andrà sempre integralmente pagato con aliquota 20%, anche se poi utilizzato da un artigiano, che a sua volta applicherà l'iva al 10% sulla propria manodopera e su eventuali ulteriori materiali (sempre fino all'occorrenza, come sopra detto).
  • Il pagamento delle fatture va effettuato con bonifico bancario o postale indicando chiaramente la partita IVA o codice fiscale di chi ha emesso fattura, i codici fiscali di chi effetttua i pagamenti, la causale e la nota che i pagamenti sono per interventi di risparmio energetico. Alcune banche hanno a disposizione moduli appositamente predisposti per effettuare i bonifici, ma si possono tranquillamente effettuare i bonifici "on-line". Esiste per altro una specifica risoluzione dell'agenzia delle Entrate (la risoluzione n° 353 del 7/8/2008 che riconosce il diritto anche nel caso di dati incompleti a causa dello spazio ridotto a disposizione nei bonifici on line.
  • Nel caso le spese siano state effettuate a cavallo dell'anno fiscale e i lavori non siano ancora terminati ,è possibile portare in detrazione le spese sostenute nell'anno fiscale precedente, accompagnandole con una semplice dichiarazione (anche autoprodotta) che i lavori non sono stati conclusi e che la detrazione è per una quota parziale dei lavori, da allegare alla dichiarazione dei redditi.

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